INVESTIMENTI CON SUPER E IPER AMMORTAMENTI NEL 2019 ENTRO IL 31 DICEMBRE
Possibile proroga nella Legge di bilancio 2020
Per beneficiare di super e iper ammortamenti nel 2019, occorre prestare particolare attenzione al termine del 31 dicembre 2019. Super e iper ammortamenti, che fanno parte del “piano impresa 4.0”, potrebbero essere prorogati, ma occorre attendere la legge di bilancio 2020 per conoscere i termini del differimento.
Fatta questa premessa, per accedere alle attuali versioni del super e dell’iper ammortamento occorre fare riferimento alle condizioni previste, rispettivamente, dal DL 34/2019 e dalla L. 145/2018.
Super ammortamento al 130%
Con riferimento al super ammortamento, di cui all’art. 1 del D.L. 34/2019, i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni devono effettuare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o comunque entro il “termine lungo” del 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Risultano pertanto irrilevanti, ai fini dell’agevolazione, gli investimenti effettuati da gennaio a fine marzo 2019.
In tal caso, potranno beneficiare della maggiorazione del + 30%, con un tetto massimo agli investimenti in misura pari a 2,5 milioni di euro. Significa che la spesa eccedente resterà quindi fuori dal beneficio.
L’incentivo riguarda l’acquisto di beni strumentali nuovi, con esclusione dei veicoli e altri mezzi di trasporto (art. 164 del Tuir), anche se strumentali all’attività propria dell’impresa e gli acquisti di fabbricati e costruzioni.
Iper ammortamento
Per quanto riguarda gli iper ammortamenti, l’art. 1, co. 60 del la L. 145/2018 stabilisce che le disposizioni relative all’iper ammortamento si applicano nelle diverse misure previste dal successivo comma 61, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all’allegato A, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Relativamente a tali investimenti, il citato comma 61 ha rimodulato la misura della percentuale di maggiorazione in base ai seguenti scaglioni:
+ 170% per gli in vestimenti fino a 2,5 milioni di euro;
+ 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
+ 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.
La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro.
Il termine del 31 dicembre 2019 rileva per effettuare gli investimenti agevolabili oppure affinché l’ordine sia accettato dal venditore e avvenga il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in modo tale da poter sfruttare il cd. “termine lungo” per l’effettuazione degli investimenti entro il 31 dicembre 2020 per l’iper ammortamento.
Momento di individuazione dell'investimento
Al fine di individuare l’esatto momento in cui l’investimento si considera realizzato, e quindi se lo stesso rientri o meno nel suddetto periodo agevolato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre fare riferimento alle regole generali della competenza previste dall’art. 109 del Tuir anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata (circolare n. 4/2017, § 5.3).
Pertanto le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà); per i beni in leasing rileva la data di consegna del bene al locatario; nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di appalto, i costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione, oppure, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l’opera o la porzione d’opera viene verificata ed accettata dal committente; per la realizzazione di beni in economia, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato.
Consegna entro il "termine lungo"
Oltre alla contrattazione e al versamento dell’acconto almeno del 20% nel 2019, occorre prestare attenzione al fatto che l’investimento si concretizzi con la consegna o spedizione entro il “termine lungo” del 30 giugno 2020 per il super ammortamento e del 31 dicembre 2020 per l’iper ammortamento.
Nel caso di acquisto di beni in proprietà, il contribuente deve conservare idonea documentazione giustificativa: esempio copia dell’ordine, corrispondenza, e-mail, bonifici, ecc.; per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2019 deve essere sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e deve essere avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore (circ. n. 4/2017, § 5.3).
Non necessita che il bene entro tali dati sia entrato in funzione; questa condizione riguardano infatti l’avvio del calcolo delle quote di ammortamento e non l’effettuazione dell’investimento agevolato.
Possibile proroga dell'agevolazione
Nel documento programmatico di bilancio 2020 è prevista la proroga per il triennio 2020-2022 di super e iper ammortamenti. Nell’elenco delle misure che dovrebbero essere adottate nell’ambito della legge di bilancio 2020, viene infatti prevista la stabilizzazione delle agevolazioni fiscali per Industria 4.0 e, a differenza delle precedenti versioni delle misure in commento la proroga prevista non sarebbe più annuale, ma triennale.
Occorre quindi attendere la prossima Legge di bilancio 2020 per conoscere l’effettiva portata dell’agevolazione.
31/10/2019